1. L'organizzazione del personale penitenziario negli istituti deve essere conforme a quanto disposto dall'articolo 1.
2. Il personale operante negli istituti ha il suo vertice organizzativo nella direzione. Il personale è distribuito nelle seguenti aree professionali: area della direzione, area amministrativo-contabile, area educativa, area degli esperti dell'osservazione e trattamento, area sanitaria e area della sicurezza. Il direttore dell'area della direzione esercita la funzione di dirigente dell'intera organizzazione, indipendentemente da eventuali livelli di carriera superiori dei dirigenti delle altre aree.
3. Le singole aree hanno propri responsabili, che collaborano con l'area della direzione, che coordina e indirizza l'attività complessiva dell'istituto.
4. Nei rapporti fra appartenenti ad aree diverse nell'ambito di singoli servizi, il diverso livello di carriera del personale non modifica la titolarità della responsabilità