Art. 133.
(Organizzazione del personale penitenziario negli istituti).

      1. L'organizzazione del personale penitenziario negli istituti deve essere conforme a quanto disposto dall'articolo 1.
      2. Il personale operante negli istituti ha il suo vertice organizzativo nella direzione. Il personale è distribuito nelle seguenti aree professionali: area della direzione, area amministrativo-contabile, area educativa, area degli esperti dell'osservazione e trattamento, area sanitaria e area della sicurezza. Il direttore dell'area della direzione esercita la funzione di dirigente dell'intera organizzazione, indipendentemente da eventuali livelli di carriera superiori dei dirigenti delle altre aree.
      3. Le singole aree hanno propri responsabili, che collaborano con l'area della direzione, che coordina e indirizza l'attività complessiva dell'istituto.
      4. Nei rapporti fra appartenenti ad aree diverse nell'ambito di singoli servizi, il diverso livello di carriera del personale non modifica la titolarità della responsabilità

 

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del servizio; le disposizioni e le decisioni spettano al responsabile del servizio, anche se con un livello di carriera inferiore a quello di altri operatori coinvolti nello stesso servizio.
      5. Ogni istituto ha una propria autonomia in ordine alla definizione dei programmi, che individuano gli obiettivi da raggiungere, e che annualmente sono presentati al provveditorato regionale della amministrazione penitenziaria per l'approvazione. Il provveditorato, in base ai programmi proposti ed approvati e alle complessive risorse disponibili, provvede alla assegnazione delle risorse ai singoli istituti. In relazione a tale assegnazione, sono disposti, per ogni istituto, un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, utili alla valutazione della complessiva attività degli istituti e dei responsabili degli stessi.